Innanzitutto, una volta inviata la Fattura Elettronica al SdI (Sistema di Interscambio), quando quest’ultimo la controlla e considera tale documento non emesso ai sensi delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, si riceve la notifica di scarto entro 5 giorni con tanto di codice numerico che identifica la causa tecnica del rifiuto. Cosa significa? Che la fattura, così come è stata fatta, non ha superato i controlli del SdI e tale fattura viene considerata come “non emessa“. Il contribuente ha 5 giorni dalla ricezione della notifica per correggere l’errore e ritrasmettere la fattura.
Il SdI, prima di inoltrare il documento al destinatario, verifica formato, dati anagrafici e coerenza dei contenuti del file XML trasmesso. La ricevuta arriva sullo stesso canale usato per l’invio, che si tratti di PEC, servizio web oppure SFTP (SSH File Transfer Protocol). Come detto prima, nella notifica di scarto ci sarà un codice numerico, che sta a identificare l’errore che il SdI ha rilevato nella fattura e una breve descrizione dove si motiva la ragione dello scarto; tutto ciò è consultabile nell’area “Fatture e Corrispettivi” del portale dell’Agenzia delle Entrate. Una volta individuato l’errore, si avvia alla correzione del documento, ed essendo una fattura non emessa, non si deve trasmettere alcuna nota di variazione al SdI. Di conseguenza, il contribuente deve procedere non ad una rettifica, ma ad una nuova emissione (come prima, il contribuente ha 5 giorni dalla ricezione della notifica per fare il tutto). Una volta corretta la fattura, la si dovrà inviare al SdI, in attesa di un nuovo controllo, e in caso di esito positivo si può procedere al recapito del cliente. Il tutto viene spiegato nella Circolare n°13 del 2 luglio 2018 dell’Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/normativa-e-prassi/circolari/archivio-circolari/circolari-2018/luglio-2018). L’errore più segnalato è l’incoerenza tra Partita IVA e Codice Fiscale. Per quanto riguarda la gestione contabile della fattura scartata dipende dal momento in cui arriva la notifica rispetto alla registrazione del documento nei libri contabili:
- Se non è stata contabilizzata la fattura, si procede tranquillamente alla segnalazione dell’errore e si procede al reinvio entro i 5 giorni previsti;
- Se è stata registrata la fattura, è necessaria, valida solo a fini interni, una variazione contabile che serve ad allineare i registri contabili dell’azienda o della realtà in questione;
Ovviamente, il mancato rispetto del termine di 5 giorni per la correzione e il reinvio della fattura scartata è conseguenza di sanzioni amministrative. La sanzione base è pari al 70% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato. Il tutto è consultabile nell’Articolo 6 del Decreto Legislativo n°471 del 1997 (https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={7E1625EF-3F0C-4E42-975A-F50F9219A751}&codiceOrdinamento=0000000000000060000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&articolo=Articolo%206).

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