Partiamo da un presupposto. La plusvalenza su immobili oggetto di Superbonus è imponibile come reddito diverso se la compravendita avviene entro i 10 anni dalla conclusione degli interventi agevolati.
Tutto questo lo si può notare nell’articolo 67 (comma 1, lettera b-bis) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), introdotto nella Legge di Bilancio 2024. Tale norma esclude le abitazioni principali e gli immobili ereditati. La Legge di Bilancio 2024 ha modificato la disciplina delle plusvalenze immobiliari (in particolare gli articoli 67 e 68 del TUIR), introducendo una nuova tipologia di imponibile. Il conteggio del periodo di monitoraggio decennale prende avvio dalla data di conclusione degli interventi ammessi dalla agevolazione, comprovata dai titoli abitativi o dalle comunicazioni previste dai regolamenti edilizi. Su questo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il perimetro temporale intercorre tra la fine dei cantieri e il perfezionamento della cessione. Quindi, a partire dal 1°gennaio 2024, le cessioni a titolo oneroso di immobili interessati da lavori agevolati con il Superbonus possono generare plusvalenze imponibili a fini IRPEF, qualora la vendita intervenga entro dieci anni dalla conclusione degli interventi. Tuttavia, la stessa norma prevede alcune ipotesi di esclusione. Non rientrano, per esempio, gli immobili acquisiti per successione e quelli che sono stati adibiti ad abitazione principale. La plusvalenza si determina come differenza matematica tra i corrispettivi incassati nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto (oppure il costo di costruzione) del bene ceduto. Secondo l’articolo 68 (comma 1) del TUIR, si stabilisce che a questo valore iniziale devono essere sommati tutti i costi inerenti, ovvero le spese incrementative.
La plusvalenza derivante da Superbonus rientra nella categoria dei redditi diversi del cedente. In via ordinaria, questo importo incassato confluisce nel reddito complessivo ai fini IRPEF, subendo la tassazione progressiva in base agli scaglioni di appartenenza del contribuente. In alternativa, il contribuente ha la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva fissata nella misura del 26%, come previsto dalla Legge n°266/2005 (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/pagamenti/tassazioneplusvalenze/cosa-tassazione-plusvalenze-immobiliari).

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