Partiamo subito da un concetto. Il Trattamento Integrativo è un credito fiscale volto a ridurre la pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati; il tutto è disciplinato dall’articolo 1 del Decreto Legge n°3 del 5 febbraio 2020 (https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7BE6D98FB9-4121-4201-9966-37A2987520BA%7D).
Conosciuto precedentemente come “Bonus Renzi”, dal 2020 ha assunto la denominazione ufficiale di trattamento integrativo, mantenendo un valore massimo di 1200 euro su base annua. Questa somma viene riconosciuta direttamente in busta paga oppure attraverso l’INPS (in quest’ultimo caso per chi percepisce determinate indennità di disoccupazione). Tale misura, nel 2026, spetta in toto fino a 15.000 euro di reddito annuo lordo. Di conseguenza, per chi dichiara tra i 15.001 e 28.000 euro, il riconoscimento non avviene in automatico tranne in determinate circostanze, quando, per esempio, alcune spese (interessi sul mutuo per la principale abitazione, spese sanitarie, interventi di ristrutturazione ecc…) superano l’imposta lorda dovuta. Quindi, per chi supera i 28.000 euro di reddito complessivo, non spetta il trattamento integrativo. In casi normali, il datore di lavoro riconosce il beneficio direttamente nel cedolino ma il tutto deve essere calcolato sulla base delle informazioni che l’azienda ha a disposizione sulla condizione reddituale del lavoratore. Tra i soggetti aventi diritto a tale manovra abbiamo: soci lavoratori di cooperative, collaboratori con contratto a progetto o contratti co.co.co, stagisti, percettori di borse di studio o premi per studio, lavoratori socialmente utili (LSU), amministratori comunali e dipendenti della Pubblica Amministrazione. La normativa vieta espressamente l’erogazione del bonus ai pensionati e lavoratori autonomi con Partita IVA.
Chi ha trasmesso il modello 730 ordinario senza inserire correttamente i dati sul trattamento integrativo, può rimediare presentando una dichiarazione integrativa: il termine previsto per quest’anno per l’invio del 730 integrativo è il 26 ottobre (in questi casi, bisogna rivolgersi a un CAF oppure ad un professionista abilitato). Il pagamento avverrà poi direttamente in busta paga tramite l’Agenzia delle Entrate o dal sostituto d’imposta.

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